DISTRIBUITI 60.000 MODULI DI RIMBORSO CANONE DI DEPURAZIONEROMA – Contribuenti. it – Associazione Contribuenti Italiani annunciache sono stati distribuiti i primi 60.000 moduli per l'istanza dirimborso del canone di depurazione idrico in soli 7 giorni.Al centro dell'iniziativa legale è l'annosa questione legata allerecente sentenza n. 335/08 della Corte Costituzionale che ha sancitoil diritto al rimborso del canone di depurazione nel caso in cuil'impianto non è attivo o è inesistente.Il rimborso, relativamente agli ultimi 10 anni, interessa oltre 5milioni di imprese e 9 milioni di famiglie ad eccezione deicontribuenti residenti nelle città di Aosta, Avellino, Bergamo,Bolzano, Cagliari, Cosenza, Cremona, Enna, Foggia, Lecce, Lecco,Livorno, Modena, Potenza, Sondrio, Torino e Vercelli dove i depuratorisono regolarmente funzionanti.Per le famiglie il rimborso medio è di circa 840 euro, mentre per leimprese ammonta al 32,4% della bolletta idrica pagata.Il modulo, predisposto dagli Angeli del Fisco di KRLS Network ofBusiness Ethics, è disponibile sul sito internet www.contribuenti. itoppure presso "Lo Sportello del Contribuente" presente in tutte leprincipali città italiane.Contribuenti. it – Associazione Contribuenti ItalianiL'ufficio stampa Infopress 0642828753
mercoledì 12 novembre 2008
Rimborso Canoni Depurazione: Italiani chiedete il rimborso
ACQUA. CANONE DEPURAZIONE, CHIEDI IL RIMBORSO!04.11.2008ACQUA. CANONE DEPURAZIONE, CHIEDI IL RIMBORSO!MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO (MDC) LANCIA LA "CAMPAGNA GIUSTOCANONE" PER CHIEDERE LA RESTITUZIONE DELLE SOMME INGIUSTAMENTE VERSATEAI COMUNI SENZA DEPURATORE Se nel proprio comune di residenza il depuratore dell'acqua fognarianon funziona, si può richiedere al Comune, all'Ato o alla aziendaconcessionaria dell'acquedotto il rimborso della tariffa didepurazionenella bollette dell'acqua dal 1998. A stabilirlo è stata una sentenzadella Corte Costituzionale (sentenza 335/2008) che ha dichiaratoillegittimo l'art. 14, comma 1, della legge n. 36/1994 (legge Galli) eil Codice ambientale (D.lgs n. 152/06), nella parte in cui sistabiliva che gli utenti dovessero pagare la depurazione anche nelcaso in cui la fognatura fosse sprovvista di impianti centralizzati oquesti fossero temporaneamente inattivi."Dopo anni di lotte la Corte Costituzionale ha messo la parola fine auna palese ingiustizia – spiega Francesco Luongo, responsabile delDipartimento Servizi a rete del Movimento Difesa del Cittadino (MDC) –Ora tutti i comuni privi di impianti e che riscuotono direttamente otramite la società concessionaria del servizio idrico o l'Ato latariffa per la depurazione, devono restituire le somme versate daicittadini, costretti a pagare in assenza del servizio e con gravidanni all'ambiente" ."Ad essere coinvolte – continua Luongo - non sono soltanto le utenzedomestiche, ma anche quelle dei condomini, commerciali e ,addirittura, quelle di fabbriche,scuole, ospedali, alberghi ed entipubblici o privati che in questi anni hanno pagato milioni di euro peruna depurazione delle acque reflue rimasta il più delle volte una piaillusione".Per conoscere se nel proprio comune esistono e sono funzionanti impiantidi depurazione e per recuperare le somme indebitamente versate, ilMovimento Difesa del Cittadino lancia la "Campagna Giusto Canone". Nelsito dell'associazione www.mdc.it, i cittadini interessati, i titolaridelle utenze domestiche o commerciali, gli amministratori dicondominio e tutti gli aventi titolo, possono scaricare il modulo peril rimborso, compilarlo e inviarlo via fax al numero 06/4820227 oppurerivolgersi alla sede locale più vicina (consultando la sezione "dovesiamo" del sito www.mdc.it o chiamando la sede nazionale MDC06/4881891).
CONSUMATORI. Canone di depurazione: pronta la modulistica rimborsiLe bollette per la fornitura dei servizi idrici comprendono varievoci: fornitura, scarichi, depurazione: 08/11/2008Un italiano su tre paga una bolletta che non dovrebbe pagare. Lo dicela Corte Costituzionale (sentenza numero 335 del 10 ottobre scorso)precisando che il canone di depurazione delle acque si deve versaresolo in presenza di questo servizio.CONSUMATORI. Canone di depurazione: pronta la modulistica rimborsi CONSUMATORI. Canone di depurazione: pronta la modulistica rimborsiUn italiano su tre paga una bolletta che non dovrebbe pagare. Lo dicela Corte Costituzionale (sentenza numero 335 del 10 ottobre scorso)precisando che il canone di depurazione delle acque si deve versaresolo in presenza di questo servizio. Un italiano su tre nonostante unadirettiva europea approvata nel 2000 non ancora entrata in vigore inItalia, ha scarichi non collegati a un depuratore e li paga. Li pagaperché le aziende hanno deciso di usare la politica dei due tempi:prima la tariffa, poi il depuratore. Una scelta ritenutaincostituzionale che causa problemi a milioni di cittadini che sitrovano a pagare, e ad aver pagato per anni, somme non dovute. Oratutti i comuni privi di impianti e che riscuotono direttamente otramite la società concessionaria del servizio idrico la tariffa perla depurazione, devono restituire le somme versate dai cittadini,costretti a pagare in assenza del servizio e con gravi danniall'ambiente" .Le bollette per la fornitura dei servizi idrici comprendono varievoci: fornitura, scarichi, depurazione. Per un totale che oscilla traun euro e un euro e mezzo a metro cubo. Ma non sempre a tutte le vocicorrispondono servizi. Nei casi in cui il servizio non è coperto alcento per cento il cittadino può, rivolgersi al giudice di pace perottenere la restituzione della quota parte della bolletta relativa alservizio non prestato. "Ad essere coinvolte non sono soltanto leutenze domestiche, ma anche quelle dei condomini, commerciali eaddirittura, quelle di fabbriche ,scuole, ospedali, alberghi ed entipubblici o privati che in questi anni hanno pagato milioni di euro peruna depurazione delle acque reflue rimasta il più delle volte una meraillusione". Per conoscere se nel proprio comune esistono e sonofunzionanti impianti di depurazione e per recuperare le sommeindebitamente versate, l'Unione Nazionale Consumatori Calabria hapredisposto la modulistica per chiedere il rimborso dei canoni didepurazione. Nel sito dell'associazione http://www.uniconsu m.it/ icittadini interessati, i titolari delle utenze domestiche ocommerciali, gli amministratori di condominio e tutti gli aventititolo, possono scaricare nella sezione download, il modulo per ilrimborso, compilarlo e inviarlo via fax al numero 0965/899904 oppurerivolgersi alla sede dell'Unione Nazionale Consumatori,tel.0965/899980 per avere ulteriori informazioni.avv. Saverio Cuoco presidente regionale Unione Nazionale Consumatori
Federconsumatori: richiesta rimborsi per servizio di depurazione30. Ottobre 2008, 17:24 Comunicati stampa, Ambiente, Rifiuti, Abitare,Acqua, Sicurezza in casa, Contributi e agevolazioni sulla casa, Variebolletta La Federconsumatori chiede la restituzione dei canoni pagatinegli ultimi 10 anni dagli utenti che non hanno fruito del servizio didepurazione e che si riconosca loro tale diritto, senza ricorrere allevie legali. A seguito della recentissima sentenza della CorteCostituzionale con sentenza n. 335/08, dichiarando l'illegittimitàdell'art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n.36 (Disposizioni inmateria di risorse idriche), sia nel testo originario, e sia nel testomodificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n.179(Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede chela quota relativa al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti«anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianticentralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».Illegittimità estesa anche all'art. 55 comma 1, primo periodo, deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materiaambientale), nella parte in cui prevede che la quota relativa alservizio di depurazione, è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cuimanchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamenteinattivi»; nella fattispecie si è stabilito che tale quota, pagatafinora da tutti gli utenti del servizio idrico, non configura unatassa ma il corrispettivo di un servizio che, nei casi in cui manchinogli impianti, non viene erogato."Invitiamo i cittadini interessati - conclude la Federconsumatori - arivolgersi alle nostre sedi, al fine di recuperare le sommeingiustamente versate". La Federconsumatori Nazionale invita tutti iPresidenti dei 91 ATO operanti sul territorio nazionale e i Presidentidei gestori del servizio idrico integrato che hanno avuto inaffidamento il servizio di prendere atto della sentenza e di farcessare e ristornare il canone fognatura e depurazione, indebitamentepagato per tutte le utenze non collegate al servizio di depurazione epubblica fognatura.Invita tutte le utenze aventi diritto a rivolgersi alle nostre sedi,al fine di ricevere assistenza. www.federconsumatori.it
DAL SITO DELLA CORTE DEI CONTI Delibera 5/pareri/2005 - Parere, su quesito del Comune di Cantù, inmateria di durata del termine di prescrizione per il rimborso deicanoni di fognaturaDeliberazione n. 5/pareri/2005REPUBBLICA ITALIANALACORTE DEI CONTIINSEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati:dott. Enrico Gustapane Presidente (relatore)dott. Mario Donno Consiglieredott. Donato Maria Fino Consiglieredott. Antonio Caruso Consiglieredott. Giorgio Cancellieri Consigliereavv. Giuliano Sala Consiglieredott. Giancarlo Penco Consiglieredott. Lucia D'Ambrosio Referendarionell'adunanza del 22 settembre 2005Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato conil regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n.14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento perl'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti,modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testounico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;Vista la nota n. 10178 del 18 aprile 2005, con la quale il Sindaco delComune di Cantù (Como) ha chiesto il parere della Sezione sulseguente argomento:"Durata del termine di prescrizione per il rimborso dei canoni difognatura, riscossi dal Comune e risultati non dovuti, in relazioneall'interpretazione fornita dal Ministero delle finanze con lacircolare n. 177 del 5 ottobre 2000"Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con laquale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sullaformulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della leggen. 131/2003;Vista l'ordinanza n. 3/Pareri/2005 del 27 luglio 2005 con la quale ilPresidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna perdeliberare sulla richiesta del Sindaco del Comune di Cantù (Como);Udito il relatore, Presidente Enrico Gustapane; Premesso Il Sindaco di Cantù ha chiesto il parere della Sezione sulla duratadel termine di prescrizione per la restituzione della "quota ditariffa" riferita al servizio pubblico di fognatura e di depurazionedelle acque (art. 14 legge 5 gennaio 1994, n. 36, modificato conl'art. 28 legge 31 luglio 2002, 179), pagata dagli utenti e risultatain seguito non dovuta.Il Comune, considerato che il corrispettivo del servizio di fognatura,pagato contestualmente alla bolletta dell'acqua, è riscossoperiodicamente, con cadenza quadrimestrale o bimestrale, ritiene chela durata del termine di prescrizione, per la sua eventualerestituzione, dovrebbe essere di cinque anni, secondo le disposizionidell'art. 2948 Codice civile, che prevedono la prescrizionequinquennale per "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi".Il Comune osserva però che l'applicazione dell'art. 2948 contrasta conla circolare del Ministero delle finanze n. 177/E del 5 ottobre 2000,secondo la quale alla restituzione dei canoni di fognatura si applica,invece, il termine di prescrizione di due anni, previsto, in generale,dall'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, per la presentazione della domanda di restituzione, da parte deicontribuenti, di qualsiasi tributo, salvo che la legge dispongaaltrimenti.ConsideratoLa legge 10 maggio 1976, n. 319 (articoli 16 e 17) impose, a caricodegli utenti dei servizi riguardanti la raccolta, l'allontanamento, ladepurazione e lo scarico delle acque di rifiuto, il pagamento di uncanone secondo una tariffa formata da due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura e a quello di depurazionedelle acque. Il canone aveva natura giuridica di entrata tributaria edera riscosso con il procedimento previsto per i tributi comunali (art.17, comma 4, legge n. 319/1976).L'articolo 31, comma 28, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 hastabilito poi: "A decorrere dal 1 gennaio 1999 il corrispettivo deiservizi di depurazione e di fognatura costituisce quota di tariffa aisensi degli articoli 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n. 36.Sono conseguentemente abrogati l'ultimo comma dell'articolo 17 dellalegge 10 maggio 1976, 319, introdotto dall'articolo 2, comma 3-bis deldecreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito con modificazioni dallalegge 17 maggio 1995, 172, e l'articolo 3, comma 42, della legge 28dicembre 1995, n. 549 limitatamente alle parole: "secondo le procedurefiscali vigenti in materia di canoni di fognatura e depurazione" .Il termine del 1 gennaio 1999 è stato differito, dall'articolo 62,commi 5 e 6, decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 modificatodall'articolo 24 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, al 3ottobre 2000, data di entrata in vigore del d. lgs. n. 258/2000 (Cortedi Cassazione, Sezioni unite civili, 17 febbraio 2004, n. 3054).L'articolo 13 della legge n. 36/1994 stabilisce che la "tariffacostituisce il corrispettivo del servizio idrico", il Ministero dellefinanze (circolare 5 ottobre 2000 n. 177/E) e la Corte di Cassazione(Sezioni unite civili 17 febbraio 2004, n. 3054: giurisprudenzacostante) hanno ritenuto perciò che, a decorrere dal 1 febbraio 1999termine poi differito al 3 ottobre 2000, i canoni per il servizio difognatura e di depurazione delle acque non hanno più natura tributaria, ma costituiscono, come li definisce la legge, il"corrispettivo" pagato dagli utenti di un servizio pubblico.La modificazione della natura giuridica comporta che, dalla data ditrasformazione del canone in corrispettivo, sul pagamento dei relativiimporti si applica l'IVA al 10% (Ministero delle finanze circolare 5ottobre 2000 n. 177/E; Ministero dell'Economia e delle Finanzerisoluzione 9 luglio 2002, n. 222) e che le relative controversie sonodevolute al giudice ordinario, mentre per il periodo anteriore eranodi competenza delle Commissioni tributarie (Corte di Cassazione,Sezioni unite civili, 9 giugno 2004, n.10960; 20 agosto 2004, n.16426).RitenutoLa natura giuridica di corrispettivo degli importi pagati, a decorreredal 3 ottobre 2000, per il servizio di fognatura e di depurazionedelle acque, riconosciuta concordemente dall'Amministrazion efinanziaria e dalla giurisprudenza, e le conseguenze che ne derivano:assoggettamento del corrispettivo all'IVA e devoluzione delle relativecontroversie al giudice ordinario, comportano che il termine diprescrizione per la richiesta, da parte degli utenti, dellarestituzione dei pagamenti non dovuti, sia regolato dalle norme delCodice civile.La circolare del Ministero delle finanze 5 ottobre 2000 n. 177/E hacausato un equivoco al riguardo. La circolare, infatti, premesso che"Nella normativa del canone o diritto manca l'espressa indicazione deltermine entro il quale il contribuente può legittimamente richiedereil rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone" harichiamato l'articolo 21, comma 2, decreto legislativo 31 dicembre1992, n. 546 che, nel disciplinare il termine per la proposizione delricorso contro il rifiuto della restituzione dei tributi, dispone: "Ladomanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, nonpuò essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero seposteriore dal giorno in cui si è verificato il presupposto per larestituzione" .L'indicazione contenuta nella circolare fa riferimento alla "normativadel canone o diritto", quindi al periodo nel quale il canone per lafognatura e la depurazione era un tributo comunale: esattamente perciòil Ministero ha indicato la norma riguardante processo tributario.Dopo il 3 ottobre 2000, invece, quando il tributo è divenutocorrispettivo, l'articolo 21 del d. lgs. n. 546/1992 non è applicabilealla richiesta di restituzione delle somme non dovute. L'articolo 21,infatti, stabilisce il termine per la proposizione del ricorso alleCommissioni tributarie e la domanda di restituzione del tributo èdisciplinata come condizione per la proposizione del ricorso.Dopo la trasformazione del canone in corrispettivo, invece, lerelative controversie sono state devolute al giudice ordinario,dinanzi al quale non si applicano le norme sul processo tributario,contenute nel d. lgs. n. 546/1992.Per questo motivo, fino a quando il canone per la fognatura e ladepurazione delle acque è stato un tributo comunale, alle sommeversate dai contribuenti, poi risultate non dovute, si applical'articolo 21, comma 2, d. lgs. n. 546/1992, come ha chiarito ilMinistero delle finanze nella circolare n. 177/2000.Dopo il 3 ottobre 2000, quando il tributo è stato trasformato incorrispettivo, la restituzione delle somme è soggetta, invece, alladisciplina generale del Codice civile.Il termine di prescrizione, indicato dal Comune in quello quinquennale previsto dall'articolo 2948 del Codice civile, si applica al pagamentodel corrispettivo da parte degli utenti: il diritto del Comune diriscuotere i relativi importi si prescrive, infatti, in cinque annipoiché le bollette si pagano con cadenza quadrimestrale o bimestrale.Il diritto degli utenti di chiedere la restituzione delle sommerisultate non dovute rientra, invece, nella previsione dell'articolo2033 Codice civile, con la conseguenza che ad esso si applica iltermine decennale della prescrizione ordinaria, stabilitodall'articolo 2946 Codice civile.Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.IL PRESIDENTE – RELATORE(Enrico Gustapane)Depositata in Segreteria il 26 settembre 2005Il Direttore della Segreteria(dott.ssa Daniela Parisini)
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