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mercoledì 19 novembre 2008

A difesa della Nostra acqua, dei Nostri soldi

Iniziano a trovarsi in rete i primi modelli di istanza di rimborso dei canoni di depurazione bollette idriche pagati in assenza del servizio di depurazione, come previsto dalla Sentenza della Corte Costituzionale segnalata dal blog. Il periodo massimo di cui si potrebbe chiedere il rimborso sarebbe di 10 anni: considerando l'attuazione effettiva della trasformazione da "tassa"a "tariffa" nel Verbano Cusio Ossola l'arco di tempo interessato sarebbe di otto anni.
Riportiamo il link del modello di istanza di rimborso pubblicato in internet: Scarica documento (.doc) (da acquavco.myblog.it)


ROMA – Contribuenti.it – Associazione Contribuenti Italiani annuncia che sono stati distribuiti i primi 60.000 moduli per l’istanza di rimborso del canone di depurazione idrico in soli 7 giorni.
Al centro dell’iniziativa legale è l’annosa questione legata alle recente sentenza n. 335/08 della Corte Costituzionale che ha sancito il diritto al rimborso del canone di depurazione nel caso in cui l’impianto non è attivo o è inesistente.
Il rimborso, relativamente agli ultimi 10 anni, interessa oltre 5 milioni di imprese e 9 milioni di famiglie ad eccezione dei contribuenti residenti nelle città di Aosta, Avellino, Bergamo, Bolzano, Cagliari, Cosenza, Cremona, Enna, Foggia, Lecce, Lecco, Livorno, Modena, Potenza, Sondrio, Torino e Vercelli dove i depuratori sono regolarmente funzionanti.
Per le famiglie il rimborso medio è di circa 840 euro, mentre per le imprese ammonta al 32,4% della bolletta idrica pagata.
Il modulo, predisposto dagli Angeli del Fisco di KRLS Network of Business Ethics, è disponibile sul sito internet http://www.contribuenti.it/ oppure presso “Lo Sportello del Contribuente” presente in tutte le principali città italiane.
Contribuenti.it – Associazione Contribuenti Italiani
L’ufficio stampa Infopress 0642828753 (da firewolf.megablog.it)

Con sentenza n° 335 dell’11/10/2008 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma relativa all’applicazione della tariffa per lo smaltimento delle acque reflue (per quanto riguarda il nostro Comune, si tratta della quota annuale addebitata nella bolletta dell’acqua) nella parte in cui prevedeva che il pagamento dovuto anche nel caso di inesistenza di impianti di depurazione o di temporanea inattività degli stessi.
Nello specifico la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, co. 1, legge n.36/1994 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall’art. 28 della legge n.179/2002 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi» specificando nelle motivazioni che il giudizio travolge, stante la perfetta analogia, anche l’art.175 del D.L. n.152/2006 (il quale aveva abrogato la disciplina precedente con una norma sostanzialmente identica) e ha dichiarato, altresì, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».
Più sinteticamente, la Corte ha stabilito che la norma denunciata, eliminando ogni diretta relazione tra il pagamento della tariffa per lo smaltimento delle acque reflue e l’effettivo svolgimento del servizio che tale pagamento dovrebbe retribuire, ha irragionevolmente disciplinato il pagamento della quota in modo non coerente con la sua natura di corrispettivo contrattuale.
Insomma, tradotto in soldini, se nel Comune non esistono impianti di depurazione oppure siano temporaneamente inattivi, la tariffa per lo smaltimento delle acque reflue non può essere applicata.
R siccome il Comune di Mazzano Romano non ha in funzione alcun impianto e quindi non potrà più applicare la tariffa predetta.Potrà questo essere uno sprone a velocizzare i tempi per la messa in funzione dell’impianto di depurazione?
Ultima notazione: la dichiarazione di incostituzionalità retroagisce “ex tunc” (da allora), ma non c’è speranza di ottenere rimborsi laddove i rapporti siano stati ormai definiti (cioè se sono spirati i termini per presentare domanda di rimborso). (da mezzanoromano.blogolandia.it)

2 commenti:

Pino Amoruso ha detto...

Grande!!!
;)

Calogero Parlapiano ha detto...

eh eh grazie Pino...buona giornata.ciao