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martedì 2 dicembre 2008

La Convenzione tra l'ATO e Girgenti Acque

Tante volte ci siamo chiesti quali fossero di preciso le condizioni pattuite al momento della stipula del contratto tra l’ATO di Agrigento e Girgenti Acque, la società che gestisce da qualche mese i nostri servizi idrici. Al fine di dipanare le principali curiosità in merito e di dare ulteriore trasparenza e visibilità a questi importanti atti amministrativi, riportiamo i passaggi principali della Convenzione di Gestione che regola i rapporti tra il Consorzio di Ambito Territoriale di Agrigento e il Gestore del Servizio Idrico Integrato.
In tema di definizione di affidamento: “il concedente, nell'affidare al gestore la gestione dei propri servizi idrici, si impegna a mettere a disposizione tutti i beni e le opere pubbliche afferenti ai servizi stessi, realizzate o in corso di realizzazione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ivi compresi i beni e le opere pubbliche afferenti i servizi idrici gestiti da organismi controllati e/o espressione di tutti o parte degli Enti Locali riuniti in Consorzio di Ambito Territoriale Ottimale
di Agrigento” mentre “il gestore espleterà i servizi conformemente alla presente convenzione. La gestione è a rischio e pericolo del Gestore che è autorizzato a percepire dagli utenti come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico le tariffe ed i corrispettivi indicati.”
In tema di contratto: ”la durata della presente convenzione è fissata , nel rispetto della normativa vigente, in trenta anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione della medesima.”
Il Gestore ha precise responsabilità: “il gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi dalla data di presa in consegna di opere ed impianti a ciò afferenti.” “Il gestore nei contratti posti in essere dovrà espressamente prevedere che i diritti di terzi nascenti da tali contratti decadranno con la risoluzione o la decadenza della presente convenzione e che successivamente tali diritti potranno essere rinegoziati dal Concedente o dal soggetto cui sarà successivamente affidata la gestione.”
Nell’oggetto della Convenzione apprendiamo che: “il Gestore riceve in affidamento in via esclusiva il S.I.I. del Consorzio di Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento costituito, ai sensi dell’Art. 4 lett. f) della L. 36/1994, dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.” “Il Gestore è tenuto a curare le pratiche necessarie alla regolarizzazione delle Concessioni di acque per uso potabile, sia quelle in itinere che quelle eventualmente riguardanti nuove fonti di approvvigionamento assumendo tutti gli oneri per ricerche, captazioni, adduzioni, pareri, tasse, canoni, oneri vari ivi incluso il rispetto delle prescrizioni imposte dagli organi.”
All’articolo 9 comma 2 e comma 4 invece si legge: “Il Gestore si impegna ad acquistare dalle gestioni preesistenti, che ne facciano richiesta entro e non oltre 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla data di efficacia della convenzione, le provviste e i materiali vari di magazzino, ritenuti idonei e ancora destinabili al funzionamento del servizio, inclusi i contatori nuovi non ancora posti in essere.” “Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alle vigenti normative in materia sia di tecnica sia di sicurezza, considerando gli oneri relativi a tali adeguamenti compresi nelle previsioni finanziarie del Piano di Ambito.”
Girgenti Acque ha l’esclusività del servizio: “Per tutta la durata della convenzione è conferito al Gestore il diritto esclusivo di esercitare il servizio affidato all'interno del perimetro amministrativo dei seguenti comuni: Agrigento, Alessandria Della Rocca, Aragona, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Camastra, Cammarata, Campobello Di Licata, Canicatti', Casteltermini, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Cianciana, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lampedusa E Linosa, Licata, Lucca Sicula, Menfi, Montallegro, Montevago, Naro, Palma Di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Realmonte, Ribera, Sambuca Di Sicilia, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Santa Margherita Di Belice, Sant'angelo Muxaro, Santo Stefano Quisquina, Sciacca, Siculiana, Villafranca Sicula.”
I livelli di qualità del prodotto e del servizio sono garantiti dall’art. 15 dove ai comma 1 e 2 si legge: “I livelli minimi di qualità del prodotto e del servizio garantiti dal Gestore sono definiti nel Disciplinare Tecnico e denominati “standard organizzativi” (intendendosi come tali i livelli di servizio non connessi ad interventi infrastrutturali). Essi sono definiti attraverso le “variabili organizzative o fattori di qualità del servizio” che devono essere conseguiti e/o mantenuti nei termini stabiliti dal Disciplinare Tecnico allegato alla presente convenzione.” “A tali livelli è commisurata la tariffa applicata per cui un aumento dei livelli stessi comporta la preventiva approvazione da parte dell’Autorità di Ambito, ove tale aumento possa comportare aumento dei costi incidenti sulla tariffa.”
La tariffa del servizio può subire delle revisioni: “Il Gestore è tenuto a migliorare costantemente l'efficienza del servizio in relazione agli investimenti previsti nel PIANO/POT. Tale miglioramento si deve tradurre in una progressiva riduzione dei "costi operativi" effettivi, già considerata nella determinazione tariffaria.”
Girgenti Acque deve versare un canone di concessione come apprendiamo dall’articolo 19: “Ai sensi dell’art. 20 dell’allegato A) del D.P. Reg. 7 agosto 2001, il Gestore è tenuto a versare annualmente agli enti locali un canone di concessione, sotto pena dell’immediata risoluzione della convenzione ai sensi dell’Art. 38 della stessa.” “L’importo del canone di concessione è, per il primo anno, di 702.000 Euro. Detto importo è aggiornato annualmente in base alle previsioni del PIANO rivalutate in accordo al tasso annuo di inflazione programmata.”
L’ATO ha il dovere di controllare che tutto sia espletato correttamente: “Il Consorzio di Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento svolge attività di vigilanza e controllo sulla gestione del S.I.I.. L’attività di controllo è svolta, in particolare, al fine di: a) assicurare la corretta applicazione della tariffa del S.I.I.; b) verificare il raggiungimento degli obiettivi strutturali e gli obiettivi di servizio previsti dal PIANO/POT e dal Disciplinare Tecnico; c) valutare l’andamento economico-finanziario della gestione; d) definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del PIANO/POT.”
I diritti degli utenti sono salvaguardati dalla Carta del Servizio: “La tutela degli utenti è perseguita attraverso lo strumento della Carta del Servizio, che il Gestore deve adottare in conformità ai principi contenuti nelle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e 29 aprile 1999 e nella quale sono indicati i principali fattori di qualità del servizio e gli standard minimi di continuità e regolarità.” “Nella Carta del Servizio sono illustrati in forma chiara le modalità, i criteri e i livelli di qualità dei servizi erogati che il Gestore si impegna a garantire, i rimborsi dovuti all’utente per le inosservanze di tali previsioni, i tempi di risposta scritta ai reclami, nonché orari e modalità di relazione con il pubblico.”
Il Regolamento deve essere nuovo ed aggiornato: “Il Gestore, entro 3 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, deve predisporre il Regolamento del S.I.I. e sottoporlo all’approvazione del Concedente il quale potrà apportare modifiche o integrazioni nel rispetto del suddetto schema. Entro i 3 mesi successivi all’approvazione il Gestore provvede ad applicare il suddetto Regolamento. In caso di mancata predisposizione del Regolamento nel termine di 3 mesi e
nel caso di mancata applicazione del medesimo entro il termine di 3 mesi dalla approvazione
si applicano le penalizzazioni previste dall’Art. 37 della convenzione, salvo quanto previsto dall’Art 38 della medesima.”
In caso di disservizi il Comune: “potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico con oneri a carico del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.” “Se il Gestore non rispetta gli standard e i tempi minimi previsti per
gli interventi di manutenzione, il Concedente ha facoltà di fare eseguire d’ufficio i lavori
necessari dopo 48 ore dalla formale messa in mora rimasta senza riscontro, addebitandone
i costi al Gestore.”
Sulla risoluzione del contratto l’art 38 dice che: “Il Concedente potrà invitare il Gestore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c., a porre rimedio alle inadempienze entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, nei seguenti casi: ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio; ripetute gravi inadempienze ai disposti del presente atto; inottemperanze agli obblighi previsti agli artt. 8, 19, 23, 24, 25 e 26 della presente Convenzione; Decorso inutilmente il termine, il contratto è risolto di diritto, fermo restando l’obbligo del Gestore di proseguire la gestione fino all’aggiudicazione del servizio al nuovo Gestore, a seguito dell’espletamento di una nuova gara.”


Calogero Parlapiano - tratto da "Controvoce"

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