Quickribbon

sabato 26 settembre 2009

Sempre meno Libertà per il popolo della Rete... tutto avviene in silenzio

Nei giorni scorsi dalle colonne di Punto ho avuto l’ingrato compito di informare la Rete che un’altra minaccia muoveva dal Parlamento contro la libertà di informazione: si trattava - e sfortunatamente si tratta ancora oggi - del DDL Pecorella-Costa attraverso il quale ci si prefigge l’obiettivo di estendere a tutti i “siti internet aventi natura editoriale” la vecchia disciplina sulla stampa.

Ho già spiegato per quali ragioni l’eventuale approvazione del DDL nella sua originaria formulazione determinerebbe un autentico terremoto nelle dinamiche dell’informazione on-line e mi sembra, pertanto, qui sufficiente rinviare all’articolo su Punto.

Credo che continuare a discutere della nuova iniziativa legislativa anti-Rete sia importante perché consente di tenere alta l’attenzione dei media su un problema che, altrimenti, rischia di esser sottovalutato dal Palazzo; ho, proprio per questo, lanciato un nuovo dibattito su questo tema nell’ambito di Diritto alla Rete, la piattaforma lanciata con gli amici Alessandro Gilioli e Enzo Di Frenna, questa estate in occasione del DDL Alfano.

Ad un tempo, tuttavia, l’esperienza insegna che alzare barricate e limitarsi ad evidenziare i limiti di talune iniziative legislative non basta.

Nelle scorse ore, pertanto, con gli amici dell’Istituto per le politiche dell’innovazione ho raccolto l’invito dell’On. Cassinelli a iniziare a lavorare ad un emendamento al disegno di legge Pecorella - Costa suscettibile di salvaguardare la libertà di informazione in Rete senza, tuttavia, sottrarre la Rete al rispetto delle medesime regole che valgono nel mondo degli atomi.

Trovate sulle paginewiki dell’Istituto una prima bozza dell’emendamento aperta alla discussione ed ai commenti di quanti vorranno lavorarvi.

Non si tratta, naturalmente, del miglior emendamento possibile ma, con l’aiuto di tutti, potrebbe presto divenirlo.

L’idea ispiratrice dell’emendamento che l’On. Cassinelli ha manifestato l’intenzione di voler presentare alla Commissione Giustizia della Camera non appena ciò sarà possibile è quella di limitare l’applicabilità della vecchia legge sulla stampa ai soli “giornali, periodici e agenzia di stampa” diffuse on-line anziché su supporto cartaceo e di escludere espressamente dall’ambito di applicabilità i contenuti postati su blog o qualsivoglia altro sito internet di diversa natura.

Chi non avesse voglia di navigare fino al wiki dell’Istituto per le politiche dell’innovazione, trova qui di seguito il testo dell’emendamento nella sua attuale formulazione:

Alla II^ Commissione permanente (Giustizia)

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna al querelante. (A.C. 881)

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

ART. 1

Il comma 1, è eliminato.
Al comma 2, lettera b) l’espressione “Per i siti informatici” è sostituita con “Per i giornali, periodici o agenzie di stampa di cui all’art. 10 bis..”.
Al comma 2, lettera d) l’espressione “per quanto riguarda i siti informatici” è sostituita con “Per i giornali, periodici o agenzie di stampa di cui all’art. 10 bis..”.
Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma 2bis: «Dopo l’art. 10 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è inserito il seguente: Art. 10-bis. (Giornali, periodici e agenzie di stampa on-line) 1. La presente legge si applica altresì ad ogni giornale, periodico o agenzia di stampa diffuso a mezzo internet purché esso sia prodotto nell’esercizio di un’impresa editoriale. 2. Restano esclusi dall’ambito di applicazione della presente legge i contenuti diffusi al pubblico, a mezzo internet, al di fuori dell’esercizio di un’impresa editoriale anche laddove essi siano prodotti nell’ambito di un’attività lucrativa o comunque suscettibile di produrre un vantaggio economico diretto o indiretto per l’autore della pubblicazione. 3. Gli intermediari della comunicazione che esercitino una delle attività di cui agli artt. 14, 15 e 16 del decreto legislativo n. 70 del 9 aprile 2003 non costituiscono, in relazione ai contenuti pubblicati dai propri utenti, imprese editoriali ai fini della presente legge.


fonte: http://www.guidoscorza.it/?p=1104

2 commenti:

Ale ha detto...

ci provano in tutti modi..
ma quando finirà tutto?

Calogero Parlapiano ha detto...

finirà..prima o poi...finirà con qualche lodo ad hoc purtroppo...