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sabato 26 giugno 2010

Sciacca, marineria in ginocchio?

“Ieri è stato il nostro ultimo giorno di lavoro” è questo il grido di allarme che i pescatori di Sciacca, seconda marineria siciliana e terza in Italia, hanno lanciato lo scorso 1 giugno all'amministrazione comunale. Obbiettivo sensibilizzare alla problematica i referenti politici regionali e nazionali e coordinare eventuali movimenti di protesta. Infatti dai primi di giugno è entrato in vigore il regolamento Mediterraneo 1967/2006 sulla pesca dettato dalla commissione europea che prevede non solo l’utilizzo di maglie più larghe nelle reti che renderanno impossibile la cattura di parecchie specie ittiche particolarmente diffuse nella marineria locale ma anche nuove distanze dalla costa che renderanno impossibile la pesca dei bivalvi sotto costa. Il nuovo regolamento, in nome della globalizzazione, non tiene conto evidentemente delle particolarità locali. Sciacca è una città marinara che, proprio in quel settore, rischia la smobilitazione. Le nuove maglie, da 40 a 52, stanno mettendo in difficoltà l’intero comparto marinaro saccense, già in crisi da tempo a causa della pessima convergenza economica del periodo.
Ma cosa recita di preciso questo regolamento Mediterraneo? Al Capo I “Ambito d’applicazione e definizioni” si afferma che il presente regolamento si applica: alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento delle risorse acquatiche vive quando tali attività sono condotte nelle acque marittime del Mediterraneo ad est della linea situata a 5°36' di longitudine ovest soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri, da pescherecci comunitari nel Mediterraneo, da cittadini di Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, nel Mediterraneo; alla commercializzazione dei prodotti della pesca catturati nel Mediterraneo. Il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente a fini di ricerche scientifiche condotte con il permesso e sotto l'egida dello Stato membro o degli Stati membri interessati.
Al Capo II “Specie e Habitat Protetti” all’Articolo 3 afferma: 1. Sono vietati la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco intenzionali delle specie marine di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE, salvo in caso di deroga concessa in conformità dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE. 2. In deroga al paragrafo 1, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di esemplari delle specie marine di cui allo stesso paragrafo 1, catturate accidentalmente, sono consentiti nella misura in cui si tratti di attività necessarie a favorire la ricostituzione dei singoli animali catturati e a condizione che le autorità nazionali competenti interessate ne siano state debitamente informate in precedenza.
Mentre all’Articolo 4:
1. È vietata la pesca con reti da traino, draghe, trappole, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe in particolare sulle praterie di posidonie (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine. In deroga al primo comma, l'uso di ciancioli, sciabiche da natante e reti analoghe la cui altezza totale e il cui comportamento nelle operazioni di pesca implicano che il cavo di chiusura, la lima da piombo o le corde da salpamento non tocchino le praterie può essere autorizzato nel quadro di piani di gestione di cui all'articolo 18 o all'articolo 19 del presente regolamento. 2. È vietata la pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e letti di maerl. 3. È vietato l'uso di draghe trainate e di reti da traino per la pesca a profondità superiori a 1.000 m. 4. Il divieto di cui al paragrafo 1, primo comma, e al paragrafo 2 si applica dalla data di entrata in vigore del presente regolamento a tutte le zone Natura 2000, a tutte le zone particolarmente protette e a tutte le zone particolarmente protette di rilevanza mediterranea (ASPIM) designate ai fini della conservazione di tali habitat a norma della direttiva 92/43/CEE o della decisione 1999/800/CE.
5. In deroga al paragrafo 1, primo comma, la pesca esercitata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore o pari a 12 metri e potenza del motore inferiore o pari a 85 kW con reti trainate sul fondo tradizionalmente intrapresa sulle praterie di posidonie può essere autorizzata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002, a condizione che: i) le attività di pesca in questione siano regolamentate da un piano di gestione ai sensi dell'articolo 19 del presente regolamento; ii) le attività di pesca in questione riguardino non più del 33% della zona coperta da praterie di posidonia oceanica all'interno dell'area oggetto del piano di gestione; iii) le attività di pesca in questione riguardino non più del 10% delle praterie nelle acque territoriali dello Stato membro interessato. Le attività di pesca autorizzate a norma del presente paragrafo devono: a) soddisfare i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), all'articolo 9, paragrafo 3, punto 2, e all'articolo 23; b) essere regolamentate in modo da assicurare che le catture di specie menzionate nell'allegato III siano ridotte al minimo. Non si applica tuttavia l'articolo 9, paragrafo 3, punto 1.
Ogniqualvolta un peschereccio operante in base alle disposizioni del presente paragrafo è ritirato dalla flotta con fondi pubblici , la licenza di pesca speciale per l'esercizio di questa attività di pesca è ritirata e non viene riemessa. Gli Stati membri interessati stabiliscono un piano di controllo e riferiscono alla Commissione ogni tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento in merito allo stato delle praterie di posidonia oceanica interessate dalle attività di pesca con reti trainate sul fondo e all'elenco dei pescherecci autorizzati. La prima relazione è trasmessa alla Commissione entro il 31 luglio 2009. 6. Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire la raccolta di informazioni scientifiche per consentire l'identificazione e la mappatura degli habitat da proteggere ai fini del presente articolo.
La situazione ad oggi è ancora abbastanza intricata. Sono state diverse le riunioni tra il ministro leghista Galan ed i referenti delle marinerie di tutta Italia. Le proteste infatti non riguardano solamente il territorio siciliano ma buona parte dei porti dell’Adriatico. Si è già chiesto un ulteriore deroga alla Comunità Europea che comunque sembra non voler valutare questa ipotesi. Il regolamento Mediterraneo è stato approvato nel 2006 ma è entrato in vigore soltanto adesso nel 2010, è andato insomma di proroga in proroga. Battersi il petto dopo non è accettabile. Tutti sapevano che quel regolamento sarebbe divenuto operativo dal giugno di quest’anno. Prima non si è mai discusso di questa spada di damocle.
Adesso c’è chi protesta, chi si adegua, chi ha già deciso di mettere l’imbarcazione in disarmo e lasciare l’attività, chi è andato a consegnare la propria licenza presso le sedi delle due cooperative saccensi. Nelle prossime settimane si attendono delle novità. Anche i ristoratori del territorio protestano: molti turisti raggiungono le nostre terre anche per gustare i sapori del nostro mare. Un mare ed una marineria che rischiano di chiudere i battenti.

Calogero Parlapiano - tratto da "Controvoce"

1 commento:

Lelio ha detto...

Le lacrime di coccodrillo non mi sono mai piaciute: hanno distrutto e depauperato quello che gli dava da mangiare, e si lamentano se qualcuno (con grande ritardo) cerca di porre rimedio ai ai disastri causati dal loro comportamento predatorio.
L'uomo, che dovrebbe essere la specie più evoluta del pianeta, ha un comportamento simile a quello dei virus: aggredisce e preda l'ospite sino a causarne la morte e se non trova una nuova vittima sulla quale trasferirsi muore con lui.
Questi signori dovrebbero cominciare a capire che, finito questo, nessuno darà loro un nuovo pianeta da parassitare, quindi è meglio che si rassegnino, volenti o nolenti, a conservarsi questo.